Art. 5.

      1. I contratti collettivi nazionali provvedono ad inquadrare gli avvocati pubblici in un ruolo professionale separato dal resto del personale dipendente dagli enti di cui all'articolo 2 e a disciplinare il trattamento giuridico ed economico ad essi spettante. È inoltre riconosciuto ai medesimi il diritto a percepire gli onorari riscossi per conto degli enti, secondo i criteri di riparto stabiliti degli stessi contratti collettivi nazionali.